CCNL Riscossione Tributi: definiti gi importi dell’IVC

Definita l’indennità di vacanza contrattuale dopo 3 mesi dalla presentazione della piattaforma di rinnovo presentata il 1° aprile 2025

In base all’art. 8 del CCNL di settore che prevede, con la retribuzione di luglio, il riconoscimento dell”indennità di vacanza contrattuale denominata apposito elemento di retribuzione, trascorsi tre mesi dalla presentazione della nuova piattaforma di rinnovo presentata lo scorso 1° aprile 2025,  con la retribuzione di luglio per i tutti i lavoratori di Agenzia delle Entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia.

Livello Minimi % copertura IVC dopo 3 mesi IVC dopo 6 mesi
QDL4* 4.419,27 79% 20,95 34,91
QDL3* 3.743,42 79% 17,74 29,57
QDL2 3.341,67 89% 17,84 29,74
QDL1 3.143,64 89% 16,79 27,98
A3L4 2.756,89 88% 14,56 24,26
A3L3 2.564,46 88% 13,54 22,57
A3L2 2.419,92 88% 12,78 21,3
A3L1 2.294,12 88% 12,11 20,19
A2L3 2.155,20 88% 11,38 18,97
A2L2 2.072,23 88% 10,94 18,24
A2L1 2.016,26 88% 10,65 17,74
LU 1.877,35 88% 9,91 16,52

*Ai livelli QDL3 e QDL4 va aggiunta una quota ex art.4 comma 10 CCNL 2001 se prevista.

Credito d’imposta formazione giovani agricoltori: pronta la comunicazione per le spese

L’Agenzia delle entrate annuncia l’approvazione del modello di comunicazione e le relative istruzioni per beneficiare di un credito d’imposta destinato ai giovani imprenditori agricoli che hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 luglio 2025, n. 305754).

Il credito d’imposta è un contributo volto a supportare i giovani agricoltori che hanno frequentato corsi specifici di formazione sulla gestione dell’azienda agricola. È stato introdotto dall’articolo 6 della Legge 15 marzo 2024, n. 36, e i suoi criteri di attuazione sono stati definiti con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025.
Il contributo è pari all’80% delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.
Tale sostegno è erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 2831/2023, relativi ai contributi in regime “de minimis” nei settori agricolo e generale.

Possono richiedere il contributo gli imprenditori agricoli che soddisfano i seguenti requisiti:

  • età: devono avere un’età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • inizio attività: devono aver iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021;
  • codice ATECO: devono svolgere attività individuate con un codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con “01“;
  • partita IVA attiva: il beneficiario deve essere titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione.

Le spese devono essere state sostenute nel 2024, ovvero dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono ammissibili le seguenti categorie:
– spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, purché attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
– spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di formazione, fino a un importo massimo del 50% delle spese totali agevolabili (riferite alle spese di formazione);

– l’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 

Tutte le spese effettuate devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con modalità tracciabili. Gli estremi delle fatture elettroniche indicate nella comunicazione devono corrispondere ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto della comunicazione.

 

Il modello di comunicazione, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola“, è disponibile sul sito dell’Agenzia e deve essere inviato a partire dal 25 agosto 2025 e fino al 24 settembre 2025 esclusivamente in via telematica.
Tale comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Per la trasmissione è necessario utilizzare esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.
Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto (con indicazione delle motivazioni). La ricevuta è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Una comunicazione scartata dal servizio telematico ma trasmessa entro il termine di scadenza (o nei quattro giorni precedenti) si considera tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Una comunicazione inviata dopo il termine di presentazione (24 settembre 2025) viene scartata in fase di accoglienza.
Nello stesso periodo di invio (25 agosto – 24 settembre 2025) è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l’ultima valida prevale) o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
Il credito può essere utilizzato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
L’utilizzo decorre dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di un provvedimento che rende nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo fruibile del credito, nel rispetto del limite di spesa previsto. Inoltre, il credito non è utilizzabile prima del rilascio di una seconda ricevuta che comunica il riconoscimento del credito e, in ogni caso, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
Se l’importo del credito utilizzato in compensazione supera l’ammontare utilizzabile, il modello F24 sarà scartato.

Il soggetto beneficiario decade dal credito d’imposta in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti o qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o le dichiarazioni rese risultino false.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: sottoscritta la stesura definitiva

Nei primi mesi del 2026 riprenderà la discussione tra le OO.SS. per la definizione della nuova piattaforma rivendicativa per il rinnovo 2027-2030

Il 22 luglio 2025 è stato sottoscritto dai sindacati e dalle associazioni datoriali il testo per la stampa del CCNL dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane. Un contratto che riguarda oltre 500 mila lavoratrici e lavoratori occupati in 122 mila imprese del settore metalmeccanico, dell’installazione di impianti, delle aziende del settore orafo e odontotecnico e del restauro dei beni culturali. 

Nel mese di ottobre il testo stampato del contratto sarà disponibile nelle sedi sindacali sia per i lavoratori sia per consulenti e imprese. La stesura definitiva conclude un importante lavoro di adeguamento e riordino delle parti speciali del contratto, iniziata nel corso del precedente rinnovo, che semplifica e accorpa nella parte comune decine di articoli del vecchio ccnl, semplificandone la consultazione per i lavoratori e le imprese.

In generale il contratto ha vigenza per il periodo 2023-2026 e prevede aumenti economici di 216,00 euro al 4° livello, di cui 171,00 euro già riconosciuti e 45,00 euro da erogare in ulteriori 2 tranches entro novembre 2026. Previsti inoltre miglioramenti della parte normativa, in particolare sul riconoscimento degli scatti di anzianità di 10,00 euro mensili ai lavoratori apprendisti e l’aumento a 16 ore della formazione permanente delle lavoratrici e dei lavoratori.

A partire dai primi mesi del 2026 riprenderà la discussione tra le OO.SS. per la definizione della nuova piattaforma rivendicativa per il rinnovo 2027-2030.

Bonus nuovi nati: ampliato il termine per la presentazione delle domande

Si potrà inviare la richiesta entro 120 giorni dalla data dell’evento (INPS, messaggio 24 luglio 2025, n. 2345).

Dopo la circolare n. 76/2025, INPS è tornato sul tema del cosiddetto Bonus nuovi nati comunicando che il termine per la presentazione delle domande, è stato ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

Con la citata circolare erano state fornite indicazioni relative all’importo una tantum di 1.000 euro previsto dall’articolo 1, commi da 206 a 208 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ed erano stati illustrati i requisiti di accesso al contributo e le istruzioni per la presentazione delle relative domande. In particolare, il termine per la presentazione delle domande era indicato al paragrafo 3 della citata circolare n. 76/2025.

Ora l’Istituto informa che per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati possono presentare la domanda entro 60 giorni (22 settembre 2025) dalla data di pubblicazione del messaggio in commento.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: siglato il rinnovo

Previsto un aumento pari a 100,00 euro per il biennio 2025-2026

Lo scorso 24 luglio è stata sottoscritta da Unionmeccanica e dalle associaizoni sindacali un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2025-2026 dei lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, scaduto lo scorso dicembre.

L’accordo prevede un aumento complessivo, per il V livello, pari a 100,00 euro e comprensivi dell’importo di 27,90 euro già erogati agiugno 2025, con le seguenti decorrenze:

22,10 euro da settembre 2025;
50,00 euro da giugno 2026.

L’aumento concordato, per gli anni 2025-2026, è superiore all’Ipca:

– nel 2025 2,33% a fronte di un Ipca dell’1,30%;
– nel 2026 2,23%  a fronte di un Ipca del 2,0%.

A settembre, con la ripresa del confronto sulla piattaforma per la parte normativa, verrà votata dai lavoratori anche l’ipotesi di accordo.

Comunicazioni preventive sulle anomalie ISA e regolarizzazione spontanea

L’Agenzia delle entrate stabilisce le procedure per la promozione dell’adempimento spontaneo per lavoratori autonomi e imprese di minori dimensioni a seguito di anomalie riscontrate nei dati comunicati ai fini dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 luglio 2025, n. 305720).

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti soggetti agli ISA (ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 50/2017):

  • comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il periodo d’imposta 2023;
  • eventuali risposte inviate dal contribuente, anche tramite intermediario, relative alle comunicazioni menzionate, utilizzando una procedura informatica specifica.

I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni tramite il proprio “Cassetto fiscale“, nella sezione “Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia“, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia. L’accesso avviene con credenziali SPID, CIE, CNS o, se rilasciate, Entratel/Fisconline.

 

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere al “Cassetto fiscale” dei soggetti da cui hanno ricevuto la relativa delega.
Le comunicazioni sulle anomalie saranno anche trasmesse dalle Entrate, via Entratel, all’intermediario, a condizione che il contribuente abbia scelto questa opzione in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 e che l’intermediario abbia accettato di riceverle.
Nell’area riservata del sito, l’utente visualizzerà un avviso personalizzato.

 

Se l’indirizzo email è stato registrato e la finalità “Stato delle richieste” autorizzata, verrà ricevuto un messaggio che avvisa dell’aggiornamento dell’area ISA/studi di settore nel “Cassetto fiscale” con le nuove comunicazioni.

 

Le anomalie specifiche non sono esplicitate nei messaggi di posta elettronica (ordinaria o PEC) ma sono reperibili esclusivamente nel “Cassetto fiscale”. 

 

I contribuenti possono fornire chiarimenti e precisazioni in relazione alle comunicazioni di anomalia esclusivamente utilizzando lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025“, gratuito e disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Tale software permette di redigere un testo contenente elementi ritenuti utili da trasmettere all’Agenzia. Anche gli intermediari devono utilizzare questo software per fornire chiarimenti per conto dei loro clienti. Gli elementi giustificativi forniti saranno successivamente disponibili all’interno del “Cassetto fiscale”.

 

I contribuenti, in base agli elementi e informazioni resi disponibili dall’Agenzia, possono regolarizzare eventuali errori e omissioni commesse. Questo avviene secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

CCNL Funzioni Centrali: abolito lo smart working e ferie obbligatorie per tutti

Le OO.SS. Fp-Cgil e Uilpa hanno proclamato lo stato di agitazione

Secondo quanto comunicato dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil e Uilpa, ai vertici del CNEL, non importa il rispetto delle regole sancite dal CCNL di settore. Difatti, dal 1° luglio 2025 l’amministrazione, con iniziativa unilaterale, ha deciso di non rinnovare i contratti individuali di lavoro agile. Pertanto, è stato abolito a tempo indeterminato il lavoro da remoto al CNEL. 

Senza un confronto con le rappresentanze del personale, le clausole contrattuali disciplinanti il funzionamento e la fruizione del lavoro agile e del telelavoro sono state affossate, incidendo negativamente sulle nuove tecnologie, sulla maggior produttività e sulla conciliazione vita-lavoro. 

Inoltre, la per mezzo di un altro provvedimento, l’amministrazione ha deciso la totale chiusura dell’unica sede di lavoro per ben tre settimane consecutive di agosto, costringendo a tutti i dipendenti di mettersi in ferie obbligatorie. 

Per tali motivi, dopo aver ricevuto mandato dall’assemblea del personale, solo Fp-Cgil e Uilpa hanno proclamato lo stato di agitazione, richiedendo l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla L. n. 146/1990.

CCNL Funzioni Locali: persistente stallo nella trattativa

Gli argomenti dell’incontro sono stati l’insufficienza di risorse ed i bassi salari

Lo scorso 22 luglio 2025 si è svolto un nuovo confronto tra le Sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e le Associazioni datoriali Aran, Anci e Upi, sempre incentrato sul rinnovo del CCNL di settore.

La trattativa si trova in una fase di stallo in quanto resta confermato il malcontento dell’Aran dovuto principalmente alla scarsità di risorse economiche messe a disposizione dal governo per la contrattazione di 2° livello in quanto considerate insufficienti a compensare la perdita del potere d’acquisto subita dai lavoratori a causa dell’inflazione.

Nell’incontro i Sindacati hanno richiesto lo stanziamento del 5,78%, per fondi dedicati al riallineamento dell’indennità di comparto, lo sblocco totale dei tetti al salario accessorio, l’aggiunta alla contrattazione delle risorse stanziate e non utilizzate del CCNL 2019-2021 e ritendendo insufficienti le novità proposte dall’Aran come quella dell’aumento di 14,00 euro.
La giornata si è conclusa senza una soluzione di fatto, con le Sigle sindacali che invitano l’Aran a prendere le scelte necessarie per rinnovare il CCNL di settore in linea con quanto accade nei settori privati e senza accettare incrementi inferiori rispetto all’inflazione.

 

CCNL Rai: definito il premio di risultato

Prevista l’erogazione con le competenze del mese di ottobre

Con Informativa del 21 luglio, i sindacati hanno comunicato che con le competenze del mese di ottobre verrà erogato il Premio di Risultato riferito all’anno 2024, nella misura dell’85,08% dell’ammontare teorico massimo per ciascun livello.
Di seguito gli importi per ciascun livello.

Livello Importo
A 1.836,00 euro
1 1685,00 euro
2 1569,00 euro
3  1.452,00 euro 
4 1.344,00 euro
5 1.243,00 euro
6 1.127,00 euro 
7 1.043,00 euro
8 943,00 euro
9 834,50 euro

L’importo dovrà essere riproporzionato ai mesi di impegno per i lavoratori a tempo determinato.

Entro il prossimo 8 ottobre il lavoratore dovrà scegliere di usufruire del Premio di Risultato tra una delle seguenti modalità:
– pagamento del 100% del PdR in busta paga;
– destinare il 50% al Fondo Pensione CRAIPI (se iscritto al Fondo) e pagamento del restante 50% in busta paga;
– destinare il 100% al Fondo Pensione CRAIPI  (se il dipendente è iscritto al Fondo);
– destinare il 50% del PdR in servizi welfare e pagamento del restante 50% in busta paga;
– destinare il 100% del PdR in servizi welfare (in questo caso l’importo sarà maggiorato del 12%).

Il Premio di Risultato potrà essere utilizzato entro il 30 settembre 2026.

Giornalisti liberi professionisti: al via la denuncia on line dei redditi 2024

La comunicazione annuale obbligatoria va inviata entro il 30 settembre 2025 (INPGI, comunicato 21 luglio 2025).

L’INPGI ha comunicato l’attivazione della procedura telematica per inviare all’Istituto, entro il termine del 30 settembre 2025, la comunicazione annuale obbligatoria dei redditi percepiti nel 2024 per lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

Come ogni anno, sono tenuti all’inoltro della comunicazione tutti i giornalisti che nel periodo di imposta 1° gennaio – 31 dicembre 2024 abbiano svolto attività giornalistica in forma libero professionale con partita IVA, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti ovvero mediante cessione di diritto d’autore.

Non sono tenuti, invece, ad effettuare la denuncia reddituale i giornalisti che nel 2024 abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tali casi, infatti, gli adempimenti previdenziali nei confronti dell’INPGI devono essere assolti in via esclusiva dai committenti.

Le modalità

La comunicazione reddituale deve essere effettuata avvalendosi della procedura telematica messa a disposizione degli iscritti, collegandosi qui. La procedura è accessibile tutti i giorni dalle 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE. La scadenza per l’invio della comunicazione, come detto, è fissata alle 24 del 30 settembre 2025. L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.

Sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto, che dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.